affrancamento
di plusvalenze di terreni edificabili e agricoli
Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 7 della legge
finanziaria 2002 consente di affrancare – a partire dal 1° gennaio 2002 – le
plusvalenze, previste all’art. 81, comma 1, lettere a) e b), relative a terreni edificabili o agricoli:
- conseguenti a
lottizzazione;
- conseguenti a rivendita
nel quinquennio;
- conseguenti a rivendita di
terreni edificabili.
Nessun affrancamento e’
previsto quindi per le plusvalenze da cessione di fabbricati nel quinquennio.
Presupposti e condizioni
dell’affrancamento:
1) - i terreni devono essere
posseduti alla data del 1° gennaio 2002;
2) - deve essere effettuata
una perizia giurata attestante il valore del terreno al 1° gennaio 2002, da
asseverarsi entro il 30 settembre 2002;
3) – deve essere versata
entro il 30 settembre 2002 un’imposta sostitutiva, pari al 4% del suddetto
valore di perizia;
4) – il valore minimo da
dichiararsi nell’atto di alienazione a titolo oneroso, ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, non puo’ essere inferiore al valore di
perizia.